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Diritto bancario: la cessione del quinto dello stipendio o della pensione

Diritto bancario: la cessione del quinto dello stipendio o della pensione

La cessione volontaria di una quota del proprio salario o della pensione.

La cessione del quinto è un prestito personale, una forma di finanziamento, erogata da banche e società finanziarie, direttamente proporzionato e collegato all’entità dello stipendio percepito dai lavoratori dipendenti.

In pratica, il dipendente paga mensilmente il finanziamento che ha ricevuto, in modo automatico e senza movimentare denaro, attraverso la cessione volontaria all’intermediario di una quota del proprio stipendio mensile netto, non superiore alla misura massima di un quinto.

Il prestito che la persona riceve è libero, cioè non vincolato a un fine determinato di acquisto di specifici beni o servizi, ma deve essere parametrato su una durata massima di 120 mesi per la restituzione dell’importo finanziato.

Le operazioni di cessione del quinto erano in origine previste solo per i dipendenti pubblici e statali, mentre attualmente possono richiederle anche i dipendenti di aziende private e i pensionati.

Nel caso in cui vi sia cessione del quinto, il soggetto finanziatore farà stipulare al lavoratore una polizza assicurativa con la quale si garantirà il rischio vita e/o rischio impiego, tutelandosi nel caso di morte o di perdita del lavoro del cliente finanziato.

Per quanto riguarda i costi delle coperture e degli oneri accessori (quali spese di istruttoria e commissioni) di questo tipo di finanziamento, che gravano interamente sul lavoratore, i legali Federico Lerro e Filippo Scarpino invitano a prestare molta attenzione, per tenerli sotto controllo: “spesso le banche e le finanziarie delegano gli adempimenti istruttori e amministrativi alle loro reti di vendita (ad esempio agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi), con notevoli costi aggiuntivi a carico del consumatore. Il lavoratore, quindi, dovrà attentamente valutare il costo complessivo del finanziamento, verificando il TAEG applicato. Questo indicatore è infatti la misura percentuale del costo totale del finanziamento comprensivo degli oneri da sostenere in aggiunta agli interessi sul prestito medesimo, ed è opportuno che ricomprenda anche il costo della polizza assicurativa”.

Un consiglio dei professionisti dello Studio Legale LDS: “Rivolgetevi a banche o finanziarie che utilizzino collegamenti telematici per svolgere gli adempimenti preliminari e successivi alla stipula del finanziamento, poiché ciò abbatterà il costo complessivo dell’operazione; come pure il dipendente deve garantirsi che sia prevista la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento, ottenendo un’equa riduzione del costo complessivo del credito e la restituzione di quella quota parte di oneri eventualmente pagati in anticipo, come previsto espressamente dall’art. 125, comma 2 del TUB (Testo Unico Bancario)”.

Gli avv.ti Federico Lerro e Filippo Scarpino segnalano che la cessione può coesistere con la delegazione di pagamento, che è una forma di prestito, con simili modalità di rimborso. In questo caso l’importo massimo erogato sarà sì maggiore, ma la somma delle rate non potrà superare una quota dello stipendio/pensione pari a due quinti. La concessione della delegazione di pagamento non è ammessa da tutti i datori di lavoro.

I legali ricordano che, nei casi in cui il cliente riscontri violazioni della disciplina in materia, potrà essere adita l’autorità giudiziaria (civile o penale, a seconda dell’entità e gravità della violazione) ovvero dato impulso all’Arbitro Bancario e Finanziario.