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Diritto bancario: il credito ai consumatori

Diritto bancario: il credito ai consumatori

La dilazione di pagamento e il prestito: gli strumenti di tutela del consumatore.

Quando una persona fisica ha bisogno di soldi per l’acquisto di beni e servizi, non agendo come professionista o imprenditore, può stipulare un contratto di credito al consumo; difatti, non è inquadrabile nella disciplina del credito al consumo il prestito ricevuto per esigenze professionali (la macchina aziendale, i computer per l’ufficio, etc).

Il credito ai consumatori può assumere la forma della dilazione del pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati al fine di ottenere il rinvio del pagamento a un momento successivo all’acquisto: la dilazione di pagamento del prezzo viene concessa dai venditori, che non possono applicare interessi o altri costi, e il compratore si obbliga a corrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date convenute.

Oppure, il credito al consumo può assumere la forma del prestito o altro prodotto finanziario; il prestito viene accordato dalle banche e dagli intermediari finanziari, spesso con contratti conclusi presso gli esercizi commerciali convenzionati dietro presentazione di documenti, in primis la busta paga.

Quando il credito al consumo assume la forma di finanziamento, il prestito ha – di norma – una durata variabile da 12 a 72 mesi e il compratore si obbliga a restituire in rate nel tempo l’importo concesso (capitale erogato) e a corrispondere il costo totale del credito costituito da interessi, commissioni, imposte e altre spese, inclusi i costi relativi ai servizi accessori (come ad esempio quelli di assicurazione).

L’indice dei costi complessivi del contratto di credito concesso è costituito dal TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) , espresso in percentuale annua.

Lo Studio Legale LDS sottolinea che il TAEG è lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito ai consumatori e consente al cliente di confrontare immediatamente tra loro la convenienza di due o più contratti, onde scegliere il migliore.

Per l’avv. Federico Lerro “bisogna sempre richiedere la documentazione contrattuale al soggetto che propone il prestito, perché solo così si avrà un quadro completo degli oneri, e si conoscerà il tasso annuo effettivo globale, permettendo al consumatore di scegliere in modo consapevole, tra le varie offerte, il finanziamento più adatto alle proprie esigenze e tasche”.

Le tutele poste dalla legge a difesa dei consumatori che richiedono questo tipo di finanziamento, fondamentalmente, tendono a garantire la massima trasparenza dei costi e un’adeguata informativa nella fase precedente la conclusione del contratto, al momento della stipula e durante il rapporto.

Fin dal momento in cui viene proposto un contratto di credito al consumo, quindi, il consumatore deve pretendere di ricevere dal finanziatore, gratuitamente e senza vincolo, tutte le informazioni c.d. precontrattuali.

“Queste informazioni, devono essere racchiuse in un documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (cosiddetto modulo SECCI, dall’acronimo inglese di Standard European Consumer Credit Information) o comunque in altro documento informativo conforme alle regole definite dalla Banca d’Italia”, prosegue l’avv. Lerro.

L’avv. Filippo Scarpino indica al cliente quali siano le informazioni da pretendere ogni qualvolta si valuta di sottoscrivere un contratto di credito al consumo e precisamente: “le caratteristiche principali del credito, ad esempio tipo di contratto, importo, durata, rate; i costi del credito, come visto, esplicitati dal TAEG, e le spese di gestione della pratica; le clausole legali, quali il diritto di recesso e il rimborso anticipato. Il consumatore dovrà far poi far valere il proprio diritto a ricevere una copia del contratto da leggere con attenzione – e con calma – a casa”.

È importante chiarire che, qualora il fornitore dei beni o dei servizi non adempia, il consumatore ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto di credito, dopo aver inutilmente richiesto per iscritto al fornitore di adempiere mediante invio di raccomandata di messa in mora.

“In questo caso la risoluzione crea la conseguenza per il finanziatore di dover rimborsare al consumatore le rate già pagate, mentre il consumatore non è tenuto a rimborsare al finanziatore l’importo da questi eventualmente già versato al fornitore dei beni o dei servizi, resosi inadempiente” concludono i legali.

Comunque, è sempre preferibile che il cliente usufruisca di un prestito ottenuto sotto forma di credito al consumo solo quando il bene acquistato è davvero necessario e utile: purtroppo il fenomeno dell’indebitamento progressivo delle famiglie deriva anche dalla quantità di soggetti finanziari che, presso centri commerciali, offrono proposte allettanti (sulla carta) e dal discutibile comportamento di colossi della vendita di beni tecnologici, mobili, etc, che pur di raggiungere profitti (e alti numeri di beni venduti) non esitano a spingere i consumatori a rovinarsi, assumendo obblighi di pagamenti che, pur rateizzati, sono superiori alle loro tasche. Spesso finendo per comprare beni che non sono necessari ovvero che sarebbero troppo costosi: l’Italia è il regno incontrastato dei cellulari IPhone e Galaxy, nonostante il periodo di crisi e la forte disoccupazione.

Questo dato deve far riflettere.

Image courtesy of by Stuart Miles  FreeDigitalPhotos.net