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L’autopsia: accertamento tecnico non ripetibile

L’autopsia: accertamento tecnico non ripetibile

Autopsia: l’opportunità di nominare un proprio medico legale di parte che assista e partecipi alle operazioni del Consulente del Pubblico Ministero

La tutela massima che il codice di procedura penale fornisce all’indagato è che gli atti di indagine preliminare compiuti dal P.M. o dalla P.G. non sono direttamente utilizzabili a fini di prova.

Infatti, nel nostro sistema, la prova in senso pieno deve formarsi in dibattimento, dinanzi al Giudice naturale.

A questo principio vengono apportati alcuni temperamenti, poiché alcuni atti compiuti durante le indagini possono essere valutati come prova anche in giudizio, essendo ab initio inseriti nel fascicolo del dibattimento.

Tra questi rientrano anche gli accertamenti tecnici non ripetibili regolati dall’art.. 360 Codice di Procedura Penale, che riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione: il concetto di irripetibilità trova la sua nozione nel fatto che è fondamentale compiere quell’accertamento il prima possibile, in quanto, con molta probabilità, tale atto potrebbe non essere più disponibile nell’immediato futuro.

È il caso, ad esempio, dell’autopsia di una persona deceduta in palese conseguenza di un reato (omicidio doloso, rapina, regolamento di conto, etc), o in circostanze tali da far sorgere il sospetto di un reato (persona trovata morta, deceduta nel corso di un’attività sportiva, etc), ovvero, come purtroppo spesso accade, in occasione di un sinistro stradale.

È evidente che, qualora sia necessario accertare le cause che hanno condotto alla morte di una persona, ciò dovrà avvenire nell’immediatezza del decesso, perché non potrà il cadavere essere in alcun modo conservato a lungo in attesa dello svolgersi dell’attività penale.

In questi casi, il Signor Pubblico Ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini (se individuata), la persona offesa dal reato (i parenti più prossimi alla vittima) e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico al medico legale individuato dalla Procura della Repubblica e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

I professionisti dello Studio Legale LDS, qualora una persona sia indagata per la morte colposa o – a maggior ragione – dolosa di un’altra persona, ritengono quanto mai opportuno che l’indagato, assistito dal proprio avvocato (che presenzierà all’udienza in cui il P.M. conferirà l’incarico di fare l’autopsia al consulente della Procura), nomini un proprio consulente di parte medico legale.

Infatti, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico (eventualmente intervenendo anche nella formulazione del quesito), di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

“Il momento dell’autopsia è cruciale” spiega l’avv. Federico Lerro “poiché le risultanze peritali così ottenute saranno considerate prove: trattandosi di atto destinato sicuramente ad esplicare efficacia di prova, il legislatore ha predisposto una forma di garanzia, rappresentata dalla partecipazione dei difensori, delle parti ed, eventualmente, di loro consulenti tecnici”.

Il dott. Paolo Galeazzi e la Dott.ssa Monya Piscionieri, medici legali, consulenti dello Studio Legale LDS, chiariscono il ruolo che il consulente tecnico di parte svolge nel caso di una autopsia: “Il CTP ha diritto di assistere a tutte le fasi dell’accertamento tecnico, fino alla sua conclusione. Assistere, ovviamente, non significa intralciare il lavoro del medico legale della Procura: possono essere fatte osservazioni o dati suggerimenti o espresse riserve che devono essere verbalizzate. Il perito della Procura dovrà tenerne conto nella sua relazione conclusiva motivando se sono state accettate o meno. In quest’ultimo caso dovrà darne una spiegazione tecnica sostenibile”.

In pratica, proseguono i medici legali Galeazzi e Piscionieri, il CTP dovrà verificare che importanti dettagli che possono incidere positivamente sul regime della responsabilità dell’indagato – dimostrando che non è a lui addebitabile il decesso – vengano presi in esame dal perito del Tribunale e condivisi, o quanto meno riportati, nell’elaborato che verrà depositato al PM.

Ad esempio, nel caso di un sinistro stradale mortale, in cui lo scontro è avvenuto per un impatto improvviso tra veicoli che procedevano in direzioni e corsie opposte (c.d. frontale), il medico legale di parte potrà stimolare il perito a riscontrare nel cadavere eventuali tracce di un improvviso e mortale infarto che ben potrà spiegare la perdita del controllo del veicolo guidato dalla persona deceduta, di modo che la morte della persona, inteso come mero fatto biologico, non sia addebitabile all’indagato di omicidio colposo stradale (cioè il conducente del veicolo antagonista).

Come pure, sempre in tema di sinistro mortale con scontro frontale o comunque con dinamica difficilmente comprensibile, l’accertamento di uno stato di grande abuso di sostanze alcoliche o peggio stupefacenti in colui che è deceduto può concorrere all’accertamento dell’incidente.

Ancor più importante può essere l’apporto di un proprio CTP, qualora l’autopsia sia finalizzata ad accertare le ragioni di una morte improvvisa e inspiegabile (caso tipico è quello della persona rinvenuta morta), laddove emerga in sede di esame autoptico che il decesso è avvenuto per cause naturali, con conseguente immediata archiviazione del fascicolo di indagine.

Lo Studio Legale LDS, grazie alla collaborazione assidua con i medici legali, può offrire una tempestiva risposta in questa materia.

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