La cittadinanza allo straniero residente o sposato con un cittadino italiano
Lo strumento di tutela per lo straniero ai fini dell’ottenimento della cittadinanza: il ricorso giurisdizionale decorso il termine di 2 anni per l’istruttoria.
Sono sempre di più gli stranieri che richiedono la cittadinanza italiana per naturalizzazione, in quanto risiedono in Italia da più di dieci anni, ovvero per matrimonio, dopo due anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio (tre per i residenti all’estero e ridotti alla metà in presenza di figli).
La legge (D.P.R. n. 362/94) stabilisce che il termine massimo per la conclusione del procedimento relativo alla cittadinanza italiana corrisponde a 730 giorni. Il più delle volte, dopo 2 anni, lo Stato italiano non fornisce nessuna risposta e coloro che hanno avanzato l’istanza aspettano passivamente.
Tuttavia, è previsto che scaduti i due anni, sia possibile proporre ricorso avverso l’illecito comportamento.
Nel caso in cui la cittadinanza sia stata richiesta per motivi di residenza, allora il ricorso dovrà essere presentato dinanzi al Tar Lazio; nel caso in cui la cittadinanza è stata richiesta per matrimonio, davanti al Tribunale Ordinario.
L’avv. Federico Lerro dello Studio Legale LDS evidenzia come, nel caso di domanda per residenza, decorsi 2 anni dalla data di presentazione dell’istanza, per il cliente viene presentato ricorso davanti al giudice amministrativo, avverso il “silenzio-inadempimento” dell’Amministrazione, al fine di ottenere dal Giudice un ordine di concludere il procedimento entro un breve termine.
“In questo caso la casistica dello studio insegna che, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, quali reddito adeguato, fedina penale pulita e integrazione sociale, spesso il Ministero dell’Interno concede direttamente la cittadinanza, evitando la costituzione in giudizio”, spiega il legale dello Studio Legale LDS.
Questo tipo di ricorso, tuttavia, può essere presentato entro 1 anno dalla scadenza del termine dei 2 anni e non oltre.
Caso diverso è la domanda di cittadinanza presentata per matrimonio: dopo due anni si configura un vero e proprio diritto soggettivo (salvo il potere discrezionale dello Stato di valutare motivi inerenti alla sicurezza), che può essere fatto valere davanti al Giudice Ordinario del luogo di residenza dell’istante. In questo caso sarà il Giudice a ordinare il rilascio della cittadinanza.