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La nuova procedura di “negoziazione assistita da uno o più avvocati”, in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti

La nuova procedura di “negoziazione assistita da uno o più avvocati”, in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti

Il decreto legge 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, ha introdotto la procedura di “negoziazione assistita da uno o più avvocati” in relazione al “risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.”

In particolare, così recita l’articolo 3 della citata normativa: “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita

Il legislatore, che ha introdotto questo ulteriore strumento di soluzione stragiudiziale delle controversie ovviamente per agevolare la definizione transattiva delle liti, nel tentativo di sgravare l’attività giudiziaria, ormai affaticata, ha fornito una chiara definizione di “convenzione di negoziazione assistita”.

Infatti, per convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati deve intendersi, ai sensi dell’art. 1 della citata normativa, “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo”.

Per i sinistri stradali, come pure per le azioni aventi ad oggetto domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a 50.000,00 euro, la procedura di negoziazione assistita è «condizione di procedibilità» della domanda giudiziaria.

Ciò significa che, chi instaura un giudizio, senza prima esperire negoziazione assistita, può incorrere in una declaratoria di improcedibilità della domanda.

Tuttavia, il rischio di declaratoria di improcedibilità è fortemente attenuato dalla novella, il cui art. 3 prevede, infatti, che “l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2 comma 3 (ossia fissa la successiva udienza al massimo dopo tre mesi). Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito”.

Ciò posto, allo stato attuale della normativa, la vittima del sinistro stradale, prima di proporre domanda giudiziale, dovrà invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, tramite il proprio avvocato.

Dopodiché, se l’altra parte non aderisce o rifiuta entro 30 giorni da quando ha ricevuto l’invito, la condizione di procedibilità si considera avverata, con conseguente possibilità di adire la competente Autorità giudiziaria.

Nel successivo giudizio, il danneggiato potrà chiedere al Giudice di voler valutare il comportamento negativo della controparte di fronte all’invito, tanto ai fini delle spese del giudizio, quanto della responsabilità della parte per aver agito o resistito con malafede o colpa grave.

Laddove invece l’invito venga accettato, tutte le parti, con i loro avvocati, dovranno redigere l’accordo di convenzione di negoziazione assistita, ove l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione dovrà essere certificata dai legali sotto la propria responsabilità professionale.

La convenzione di negoziazione deve rispettare le seguenti formalità:

  • deve avere forma scritta a pena di nullità;
  • deve contenere il termine di durata della procedura, concordato dalle parti in misura non inferiore a un mese, ma non superiore a tre mesi, con possibilità di proroga per altri 30 giorni;
  • deve precisare l’oggetto della controversia;
  • deve essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo sotto la propria responsabilità professionale.

Inizierà così la negoziazione vera e propria, la quale potrà avere esito tanto positivo quanto negativo: nel primo caso, l’accordo dovrà essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, che, contestualmente, dovranno certificare sia l’autografia delle firme che la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (si precisa che l’accordo siffatto costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale); nel secondo caso, invece, dovrà procedersi alla redazione della dichiarazione di mancato accordo, dopodiché, si potrà iniziare o proseguire il giudizio.

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