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Il cosiddetto Foro del consumatore

Il cosiddetto Foro del consumatore

I diritti lesi e i danni subiti in un luogo diverso da quella di residenza.

Può capitare che determinati fatti lesivi di un proprio diritto accadano quando ci si trovi, per motivi di vacanza, di lavoro o di famiglia, in una località diversa da quella di residenza.

Molto spesso, in questi casi, si rinuncia a far valere il diritto leso proprio per non affrontare considerevoli costi derivanti dal vedersi costretti a radicare la controversia avanti ad un Giudice lontano. Infatti, il Codice di Procedura Civile prescrive un’articolata disciplina in base alla quale è possibile individuare il luogo dove si trovi il Giudice competente a decidere una determinata controversia.

Senza entrare nel dettaglio della disciplina, basti ricordare che gli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. istituiscono il c.d. foro generale per le persone fisiche e per le persone giuridiche (pertanto, nel primo caso, la competenza a conoscere la causa spetterà al Giudice del luogo di residenza del convenuto e, nel secondo caso, al Giudice del luogo dove la persona giuridica ha sede).

Tuttavia, in maniera del tutto innovativa, il D.lgs n. 206/2005 c.d. Codice del Consumo prevede che, nelle controversie tra consumatore e professionista (colui che con una organizzazione stabile presta beni e servizi), il Giudice territorialmente competente a conoscere la controversia sia quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore.

Sul punto, l’avv. Federico Lerro precisa che il Codice del Consumo ha istituito un foro esclusivo e inderogabile presumendo, di contro, vessatoria ogni clausola inserita in un contratto avente a oggetto una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura.

La ratio della disciplina è ravvisabile nella necessità di consentire al consumatore di poter accedere alla tutela giudiziaria senza dover affrontare ingenti costi economici per fondare la propria domanda giudiziale in una località diversa da quella in cui risulterebbe residente o domiciliato. Infatti, diversamente, il consumatore sarebbe disincentivato dal far valere le proprie ragioni in giudizio.

L’avv. Lerro avverte che la disciplina in discorso può applicarsi a prescindere dalla natura della prestazione oggetto del contratto.

Inoltre, è opportuno ricordare che deve essere considerato consumatore la persona fisica che conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze di vita quotidiana estranee all’esercizio di attività professionali.

Sulla scorta di tali principi, quindi, lo Studio Legale LDS ottiene costantemente pronunce giudiziarie favorevoli sulla competenza, radicata proprio nel c.d. Foro del consumatore.

Image courtesy of John Kasawa  FreeDigitalPhotos.net