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La conseguenza della falsificazione di un testamento: l’indegnità a succedere

La conseguenza della falsificazione di un testamento: l’indegnità a succedere

Riportiamo un articolo scritto dall’avv. Federico Lerro e dai legali dello Studio Legale LDS per Diritto24 del Sole 24 Ore.

Può capitare che un erede, intenzionato a trarre un maggior vantaggio economico dalla successione del de cuius, nasconda, sopprima o rediga di suo pugno un nuovo testamento.

Per far fronte a simili situazioni, il codice civile tutela i coeredi dando loro la possibilità di far accertare e dichiarare la nullità del testamento apocrifo e di far dichiarare l’indegnità a succedere del suddetto erede.

Invero, colui che ha posto in essere simili condotte, ai sensi dell’art. 463 cod. civ., può essere dichiarato indegno a succedere.

L’indegnità a succedere si sostanzia in una sanzione civilistica che colpisce l’erede che si sia reso colpevole di condotte gravose, tutte ricomprese in un elenco, di carattere tassativo, contenuto nell’art. 463 cod. civ., tra le quali, appunto, si trova l’aver “soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata” ovvero “l’aver formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso“.

Tale sanzione non consegue automaticamente: i coeredi, infatti, dovranno rivolgersi al Tribunale competente per far dichiarare l’indegnità e, una eventuale pronuncia positiva, avrà l’effetto di obbligare l’indegno a restituire tutto ciò ha percepito dall’apertura della successione.

L’indegnità ha poi carattere relativo, in sostanza, l’indegno non può succedere solo ed esclusivamente in quella successione dove si è reso colpevole delle condotte di cui all’art. 463 cod. civ. ed è, evidentemente, di carattere personale, non intaccando la possibilità di succedere di coloro che succedono all’indegno per rappresentazione.

Colui che ha usato impropriamente un testamento o ha fatto uso cosciente di uno falso, potrà sottrarsi alla pronuncia di indegnità solo se “dimostri di non aver inteso recare offesa alla volontà del de cuius“.(Cass. Civ., Sez. II, 4.12.2015 n. 24752)

La suprema Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra richiamata, ha inoltre precisato che è necessario, al fine di evitare una pronuncia di indegnità all’eredità, che l’erede provi sia che quanto disposto nel testamento apocrifo corrispondeva alla volontà del de cuius sia che il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte di lui, nell’eventualità che egli non fosse riuscito a farlo, ovvero che aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione ab intestato.

In mancanza di una simile prova, sicuramente non agevole, l’erede che ha falsificato il testamento o ha nascosto quello a lui meno favorevole, sarà così dichiarato indegno a succedere e dovrà restituire quanto percepito a seguito della accettazione della successione.

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