Blog

Infortunistica stradale: la legittimazione attiva a richiedere il ristoro del danno materiale del detentore non proprietario dell’autoveicolo

Infortunistica stradale: la legittimazione attiva a richiedere il ristoro del danno materiale del detentore non proprietario dell’autoveicolo

Quando il conducente non proprietario dell’autoveicolo può richiedere all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno materiale a seguito di un sinistro stradale.

In tema di circolazione stradale non di rado capita il verificarsi di sinistri stradali che coinvolgono soggetti che, pur trovandosi alla guida del mezzo, non ne siano i reali ed effettivi proprietari.

In simili casi può accadere che il soggetto che si trovava alla guida del mezzo al momento del sinistro, pur non essendone il proprietario provveda, comunque, ad anticipare i costi necessari per la riparazione del danno materiale patito dal mezzo non di sua proprietà (chi guida la macchina prestata da un amico, da un parente, dell’azienda, etc).

Qualora, l’effettivo proprietario del mezzo danneggiato decida di non esperire alcuna azione risarcitoria nei confronti dell’impresa di assicurazione tenuta al risarcimento del danno materiale, il conducente che ha anticipato la riparazione si trova nella spiacevole situazione di non ricevere il rimborso di quanto sostenuto.

I legali Federico Lerro e Paola Lanini, esperti del settore dell’infortunistica stradale, segnalano come a seguito di una importante e innovativa sentenza della Suprema Corte di Cassazione la richiesta di risarcimento dei danni materiali subiti da un autoveicolo a seguito di sinistro stradale ben possa essere legittimamente proposta anche da un soggetto diverso dal reale ed effettivo proprietario del mezzo.

In effetti, l’avv. Federico Lerro, dello Studio Legale LDS di Milano e Como spiega che “con la sentenza del 26.10.2009, n. 22602 la Sezione III della Corte di Cassazione, in deroga al principio generale secondo il quale la legittimazione attiva alla richiesta del risarcimento dei danni spetta al proprietario dell’automezzo e non al suo conducente, ha ammesso, in tema di risarcimento del danno derivato da circolazione stradale, la legittimazione del detentore d’un autoveicolo intestato ad un terzo a pretendere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo”.

I Professionisti dello Studio Legale LDS chiariscono, tuttavia, che alla luce di tale innovativo intervento giurisprudenziale la legittimazione ad esperire l’azione risarcitoria riconosciuta in capo a colui che si trovava alla guida dell’automezzo pur non essendone il proprietario, è subordinata alla prova che l’obbligazione di pagamento sia stata da quest’ultimo adempiuta.

Simile onore probatorio, posto a carico del detentore del mezzo non proprietario, trova la propria ratio giustificatrice proprio nell’esigenza di evitare che l’effettivo e reale proprietario del mezzo possa richiedere al medesimo responsabile civile il risarcimento di danni che siano già stati a suo tempo risarciti al detentore” spiega l’avv. Federico Lerro.

Lo Studio Legale LDS, difatti, ogni qual volta riceve un Cliente che, in qualità di detentore del mezzo non proprietario, abbia intenzione di  anticipare, in luogo del reale ed effettivo proprietario, i costi necessari per la riparazione del danno materiale patito dal mezzo non di sua proprietà a seguito di un sinistro stradale, approfondisce con lo stesso la vicenda relativa alla legittimazione del detentore di un autoveicolo intestato ad un terzo a pretendere il risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo a causa del sinistro.

La dott.ssa Paola Lanini, onde ottenere un adeguato risarcimento del danno, suggerisce di acquisire e conservare tutta la documentazione attestante il danno materiale patito dal veicolo a seguito del sinistro, ivi compresa la fattura emessa dal carrozziere per la riparazione del danno (che deve essere emessa a nome del conducente che ha provveduto a pagare il danno) e la prova che il pagamento del danno patito sia stato emesso dal conducente.

Occorre, in pratica, la prova che la riparazione del veicolo abbia inciso direttamente, inequivocabilmente ed unicamente sulla sfera economica e patrimoniale del detentore non proprietario del mezzo.

Image courtesy of David Castillo Dominici  FreeDigitalPhotos.net