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Il testamento falso per difetto di autenticità

Il testamento falso per difetto di autenticità

Avv. Federico Lerro – Studio Legale LDS, 12 novembre 2015

In tema di successione ereditaria, non è infrequente il caso in cui una delle parti impugni il testamento olografo, ritenendo che questo sia apocrifo, quindi, falso per difetto di autenticità.

Si può affermare che il testamento olografo per sua stessa natura si espone a contestazioni di questo genere, in quanto si tratta di un atto scritto e sottoscritto a mano dal testatore senza la presenza del Notaio e/o di testimoni e senza formalità di sorta per la sua conservazione fino al decesso del testatore.

Così, di fronte all’erede che chieda la pubblicazione di un testamento olografo dallo stesso conservato o ritrovato, gli altri eredi legittimamente si domanderanno se sia falso oppure no.

Le perizie grafologiche, c.d. “perizie calligrafiche”, possono essere d’aiuto per cercare di comprendere se il testamento è autentico oppure falso, mediante l’esame e la comparazione tra la grafia utilizzata nel testamento e quella utilizzata in un altro/i scritto/i provenienti dal testatore.

Al di là del capire in pratica se un testamento è falso oppure no, fino a qualche tempo fa, vi era un lacerante dibattito su quale fosse lo strumento processuale utilizzabile per contestare l’autenticità del testamento olografo.

Infatti, secondo un primo orientamento, il testamento olografo, avendo natura di scrittura privata, poteva essere disconosciuto da colui contro il quale era prodotto, con l’ovvia conseguenza, per chi voleva avvalersene, di dimostrare la sua autenticità.

Un secondo indirizzo, invece, riteneva che la contestazione sull’autenticità del testamento olografo si risolvesse in un’eccezione di falso, da sollevarsi nei modi e nei termini di cui all’art. 221 Cod. Proc. Civ. e s.s., pertanto, l’onere probatorio circa la genuinità del testamento doveva necessariamente incombere a carico della parte che ne contestava l’autenticità.

Le Sezioni Unite poi, con sentenza n. 15169/10, avevano ritenuto, se pure incidentalmente, che lo strumento processuale idoneo a privare di ogni efficacia il testamento olografo era la querela di falso.

Tuttavia, il fatto che le Sezioni Unite avessero affrontato la questione solo incidentalmente ha fatto sì che il contrasto tra i due orientamenti giuridici non venisse superato.

Con una recentissima pronuncia n. 12307 del 15 giugno 2015, le Sezioni Unite hanno affrontato e risolto il contrasto, individuando nell’azione domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura lo strumento processuale più idoneo per impugnare un testamento olografo falso.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito l’importanza del testamento olografo, osservando che “il testamento olografo non è solo un documento che fonda o che contribuisce a fondare, sul piano probatorio, le ragioni della parte in causa, ma costituisce esso stesso il titolo in forza del quale il soggetto ivi menzionato diviene titolare di diritti soggettivi e in ragione del quale si realizza la successione in locus et ius defuncti”.

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