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Escluso il reato di evasione se l’azienda vanta crediti nei confronti della P.A.

Escluso il reato di evasione se l’azienda vanta crediti nei confronti della P.A.

Crisi di liquidità delle Aziende: sempre più consolidata la Giurisprudenza che esclude il reato di omesso versamento di IVA, di ritenute, tributi e versamenti INPS quando l’imprenditore dimostra che la crisi di liquidità deriva dall’omesso pagamento dei terzi inadempienti.

Il caso emblematico del fornitore delle ASL che non pagano: non si può condannare chi attende pagamenti dalle Pubbliche Amministrazioni per crediti sanitari.

L’imprenditore che ometta di versare l’IVA, i tributi o i contributi dei propri lavoratori, è stato fino ad oggi sottoposto senza scampo alla scure della condanna penale: la giurisprudenza in materia si era attestata nel riconoscimento – quasi automatico e oggettivo – della responsabilità penale degli organi di vertice di società contribuenti ritenuti colpevoli per il sol fatto di non aver provveduto ai pagamenti nei termini.

In questo periodo di crisi di commesse e di gravi ritardi nei pagamenti dei crediti, è purtroppo aumentato il numero di imprese che si vedono costrette a ritardare se non a omettere i versamenti.

Ma qualcosa è cambiato negli ultimi due anni.

Infatti, sono sempre più numerose le Sentenze pronunciate dai Tribunali italiani che hanno assolto gli imprenditori, laddove il comportamento omissivo non sia doloso, cioè commesso con coscienza e volontà di tenersi i soldi in tasca o nelle casse della azienda, ma provocato dall’impossibilità di adempiere ai pagamenti per carenza di liquidità, dovuta in massima parte al ritardato e/o omesso pagamento da parte dei terzi clienti.

Tutte le Sentenze in esame hanno assolto l’imprenditore per mancanza dell’elemento psicologico del reato e la volontà di commetterlo, perché chi, stritolato dalla crisi finanziaria, non riesce più a pagare le tasse, non può essere considerato un delinquente evasore, bensì una vittima dell’attuale sistema economico italiano, che preferisce infierire sulle Aziende già in crisi (trasformando l’imprenditore in imputato), anziché perseguire le condotte dei terzi inadempienti nei pagamenti, Pubblica Amministrazione compresa.

L’ultima Sentenza in ordine di tempo è stata pronunciata ai primi di luglio c.a. dal Tribunale di Padova, Sezione di Este, che ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, il titolare di una piccola impresa di autotrasporto, processato per omesso versamento di 207.000 di Iva e 67.000 euro di ritenute d’acconto. L’imputato, travolto dalla crisi e costretto a dichiarare fallimento nel 2009, è riuscito a dimostrare in aula, in modo documentale e puntuale, che non aveva pagato le tasse non perché non voleva saldare il debito con l’Erario, ma perché non aveva più alcuna liquidità dopo aver saldato ogni debito e pagato tutti i dipendenti.

Lo scorso maggio il Tribunale di Cesena ha assolto dal reato di evasione fiscale un imprenditore che, trovandosi in crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti, ha dimostrato di aver utilizzato i soldi in cassa per pagare i lavoratori e proseguire nella produzione di frigoriferi industriali.

Anche nell’agosto 2012 il Tribunale di Firenze aveva assolto un imprenditore aretino per omesso versamento IVA: l’imputato in aula ha documentato l’esistenza di enormi crediti insoluti, di lavori in via di completamento e quindi suscettibili di generare credito, e dimostrato di aver usato tutti i soldi dell’azienda per pagare fornitori, dipendenti e banche.

Un mese prima, il Tribunale di Milano ha assolto l’imputato che, assunto ex novo la carico di amministratore a ridosso delle scadenze previste per il versamento IVA dovuta dalla società in base alla dichiarazione annuale, aveva trovato le casse vuote per la crisi economica/finanziaria che aveva colpito l’impresa durante l’esercizio.

Ma sicuramente colpiscono i tre casi più eclatanti, che riguardano imprenditori che non avevano liquidità, in quanto creditori della Pubblica Amministrazione, tra cui proprio il Servizio Sanitario Nazionale.

Il Tribunale di Vigevano, nell’aprile di quest’anno, ha assolto il titolare di un’azienda di edilizia stradale che vantava tra i suoi clienti numerosi enti pubblici i quali, a distanza di tempo dall’esecuzione dei lavori, non avevano pagati gli importi degli appalti. In questo caso il Giudice ha riconosciuto la buona fede dell’imprenditore che si è trovato nelle condizioni di non poter adempiere ai pagamenti in favore dello Stato, in quanto proprio lo Stato non aveva provveduto a liquidare le somme spettanti per i lavori eseguiti in suo favore.

Il Tribunale di Milano, con due note Sentenze del gennaio 2013, ha favorevolmente esaminato due casi di fornitori di materiale e servizi alle ASL che, non ricevendo i pagamenti dall’Amministrazione, non avevano pagati i tributi. Le Sentenze di Milano hanno stabilito un principio fondamentale: se la Pubblica Amministrazione non paga i propri debiti verso i fornitori, non può poi pretendere che questi, in crisi anche per la mancanza di quei soldi nelle casse, vengano condannati perché non hanno versato le tasse dovute.

Assolti quindi un imprenditore di Assago che produce protesi vertebrali per il mancato versamento di circa 180 mila euro di IVA, che vantava crediti per forniture ad alcune ASL della Campania per circa 1 milione e 700 mila euro; assolto il legale rappresentante di una comunità di recupero per tossicodipendenti per il mancato versamento di circa 1 milione e 750 mila di IVA, che tuttavia vantava crediti nei confronti di ASL o Ministeri per due milioni e mezzo di euro. In entrambi i casi non pagare il fisco è stato un caso di forza maggiore e non si è configurato il dolo.

Queste Sentenze, ovviamente, assolvono l’imprenditore dalla responsabilità penale della condotta di non pagare le tasse, ma non liberano il debitore dall’obbligo di farvi fronte.

“I Giudici non stanno legittimando il comportamento di chi non paga le tasse” fanno opportunamente notare gli Avv.ti Federico Lerro e Francesco Maria Lino di Omnialex “e quindi non stanno fomentando una ribellione fiscale, ma valutano positivamente quei casi in cui piccoli e medi imprenditori, schiacciati dalla crisi e soprattutto dal ritardo nei pagamenti dei propri crediti, pur omettendo di pagare tasse e tributi, si attivano per onorari i pagamenti dei fornitori, dei dipendenti e di tutti coloro con cui hanno rapporti imprenditoriali. Così facendo, laddove gli imprenditori possano provare di aver posto in essere tale attività virtuosa nei confronti dei terzi, evitando di aggravare lo stato di crisi delle altre aziende con cui intrattengono rapporti e le famiglie dei dipendenti, dimostrando altresì di aver rispettato il pagamento di tasse e tributi prima della crisi, il Giudice potrà ritenere mancante l’elemento psicologico del reato, pur nella oggettività del mancato versamento.”

“A maggior ragione” sottolineano gli Avv.ti Lerro e Lino “l’imprenditore potrà far valere la propria estraneità al reato, laddove dimostri di aver addirittura cospicui crediti nei confronti della stessa P.A. “Come legali di Omnialex s.r.l., società che recupera in tutta Italia il credito delle Aziende che riforniscono ASL e Servizio Sanitario Nazionale, abbiamo purtroppo sempre più frequentemente notato che le Imprese che vantano ritardi nei pagamenti da parte della P.A. di mesi se non anni, senza poi che siano versati loro mai gli interessi di mora di cui al D.lgs 231/2002, sono sottoposte alla tagliola della continua e incessante richiesta da parte dello Stato di tasse e tributi. La stessa Equitalia, perseguita letteralmente l’Impresa italiana moltiplicando il peso impositivo con interessi e sanzioni spropositate. Oltre che tentare la strada della difesa penale in caso di rinvio a giudizio per reati conseguenti agli omessi versamenti fiscali e tributari, l’Imprenditore dovrà necessariamente attivarsi nei confronti di ASL, Aziende Ospedaliere e Pubblica Amministrazione per recuperare giudiziariamente il proprio credito maggiorato dagli interessi di mora, calcolati dal Giudice fino all’ultimo centesimo”.

Articolo apparso sul sito di Omnialex

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