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Agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto per persone con disabilità: IVA agevolata al 4% in caso di furto della precedente vettura

Agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto per persone con disabilità: IVA agevolata al 4% in caso di furto della precedente vettura

La Circolare – Agenzia delle Entrate 21/05/2014 n. 11 ha stabilito che in caso di furto avvenuto nei quattro anni dall’acquisto della prima auto, il disabile può comunque acquistare l’auto sostitutiva pagando l’IVA ridotta.

Le automobili per disabili possono essere acquistate usufruendo di una serie di indubbi vantaggi.

È possibile, infatti, la detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta (nei limiti della spesa massima di 18.075,99 euro), il pagamento dell’IVA nella misura ridotta del 4 %, l’esenzione dal bollo auto e dalle imposte di trascrizione del passaggio di proprietà.

In particolare, le agevolazioni fiscali previste ai fini dell’IRPEF e dell’IVA, hanno un limite temporale di quattro anni, perché solo dopo tale periodo possono nuovamente essere applicate per acquistare un’auto nuova.

Questa limitazione temporale, sia per l’IRPEF che per l’IVA, viene meno nel caso in cui il veicolo acquistato con le agevolazioni per disabili sia stato demolito e cancellato dal PRA (ad esempio per vetustà, perché guasto e non riparabile, a seguito di grave sinistro, etc.).

In particolare, per la riduzione IVA, nel caso di demolizione del mezzo e cancellazione dal PRA, l’art. 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997, per effetto del rinvio alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 97 del 1986, ammette espressamente il superamento del limite dei quattro anni.

Le cose cambiano in caso di furto del veicolo avvenuto nei quattro anni dall’acquisto, poiché, a causa di un “buco” normativo, era ammessa la deroga per l’agevolazione l’IRPEF e non per l’IVA.

L’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede che il disabile possa fruire della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo prima della fine del quadriennio anche nell’ipotesi in cui l’automobile venga rubata, per l’importo che verrà calcolato sul netto di quanto eventualmente viene rimborsato dall’assicurazione.

Nessuna norma per l’IVA.

Tutto ciò ha finora causato un indubbio danno per i portatori di disabilità che, subito il furto della vettura, hanno dovuto acquistare la nuova vettura pagando l’IVA integralmente.

L’avv. Federico Lerro dello Studio Legale LDS segnala che, a seguito di varie richieste di pareri e di interpretazioni, la questione è stata finalmente affrontata – e positivamente risolta – ai punti 7.5 della recentissima Circolare – Agenzia delle Entrate 21/05/2014 n. 11 “Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti”.

L’agenzia delle Entrate ha per una volta fatto un ragionamento a favore del cittadino, chiarendo che in caso di furto della vettura avvenuto nel quadriennio, il disabile può comunque accedere alla riduzione IVA per dotarsi di un nuovo mezzo.

Il ragionamento dell’Agenzia delle Entrate poggia il suo fondamento nella considerazione che il periodo dei quattro anni è ovviamente stabilito per impedire che persone scorrette possano ottenere forti guadagni, vendendo nel volgere di poco tempo le proprie vetture acquistate beneficiando dei forti sgravi a persone non in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa agevolata.

La Circolare dell’Agenzia, prende quindi atto del fatto che nel caso di furto della vettura, il beneficiario disabile subisce la perdita del possesso del mezzo acquistato con le agevolazioni fiscali “per effetto di un evento non riferibile alla volontà del disabile” e che “non può ravvisarsi alcun comportamento contrario alla finalità dell’agevolazione”.

La Circolare – Agenzia delle Entrate 21/05/2014 n. 11, ha quindi chiarito definitivamente che “in linea con le disposizioni previste ai fini della detrazione dall’IRPEF, si ritiene che, in caso di furto del veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali, sia possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista ai fini dell’IVA per l’acquisto di un nuovo veicolo anche prima dello scadere dei quattro anni dal primo acquisto”.

A tal fine, il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.

Avv. Federico Lerro

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