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Il risarcimento del danno conseguente alla presenza di una grondaia sulla sede stradale

Il risarcimento del danno conseguente alla presenza di una grondaia sulla sede stradale

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 aprile 2015, n. 7086, ha accolto il ricorso proposto da un automobilista incorso in un sinistro stradale causato dalla presenza di una grondaia in mezzo alla sede stradale. L’ente proprietario della strada, infatti, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione “avrebbe dovuto esercitare il potere/dovere di custodia mediante la chiusura della strada interessata”.

IL CASO. La questione sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione riguardava una controversia insorta a seguito di un sinistro stradale nel quale un automobilista urtava violentemente una grondaia metallica, larga circa 15 metri, posizionata da alcuni operai che stavano svolgendo dei lavori di manutenzione sulla sede stradale.

Il danneggiato, a seguito del forte impatto, riportava svariate lesioni alla persona guarite, tuttavia, in poco meno di due mesi.

Il danneggiato, onde ottenere l’integrale ristoro dei danni patiti, conveniva in giudizio avanti al Tribunale competente sia l’impresa edile, incaricata dello svolgimento dei lavori, che il Comune quale ente proprietario della strada teatro del sinistro. Unitamente all’attore, inoltre, si costituiva in giudizio anche il suo datore di lavoro che, danneggiato dall’assenza del lavoratore per tutto il periodo di convalescenza, formulava domanda risarcitoria onde ottenere il risarcimento dei danni patiti per aver dovuto retribuire, durante tutto il periodo di assenza del danneggiato, un altro lavoratore.

I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo e ottenendo di poter chiamare in causa le rispettive società di assicurazioni.

Purtroppo, tanto il primo grado di giudizio, quanto il secondo si concludevano con pronunce sfavorevoli al danneggiato.

Nella specie la Corte territoriale rigettava la domanda risarcitoria avanzata dal danneggiato osservando che: i) nel caso specifico doveva ritenersi operante la previsione di cui all’art. 2051 c.c., poiché, trattandosi di strada collocata entro il perimetro urbano di un Comune di piccole dimensioni, certamente sussisteva a carico del medesimo un preciso obbligo di custodia, ii) che l’obbligo di custodia derivante dalla norma citata non esime tuttavia il danneggiato dall’onere di dimostrare l’esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, prova che nel caso di specie era, ad avviso della Corte, mancata.

La Corte d’Appello, tuttavia, nell’affermare ciò richiamava le regole sull’onere della prova racchiuse nell’art. 2051 c.c., evidenziando come il custode – ovvero colui che sulla cosa ha un potere non solo giuridico, ma anche fattuale, ha, cioè, su di essa una effettiva signoria, un reale controllo, che gli consenta di intervenire tempestivamente in caso di pericolo – possa sottrarsi alla propria responsabilità solo fornendo la prova del caso fortuito e che, tuttavia, il danneggiato che invoca la responsabilità ex art. 2051 c.c.,“deve dimostrare non solo l’evento dannoso, ma anche il nesso di causalità tra detto evento e la specifica condizione di pericolosità della cosa che lo avrebbe cagionato”.

Più precisamente, infatti, la Corte territoriale lamentava che: i) nel caso de quo non era stato provato dove si trovasse esattamente tale grondaia rispetto alla sede stradale; ii) le deposizioni testimoniali, inoltre, erano discordi circa l’esistenza o meno della segnalazione dell’ostacolo, iii) le dimensioni di tale ostacolo erano tali da poter essere percepite anche da lontano sicché, dunque, doveva ritenersi che il danneggiato non stesse procedendo a velocità moderata. Di conseguenza, essendo mancata la prova della dinamica del sinistro e dell’esistenza del nesso di causalità, la domanda risarcitoria doveva essere respinta.

I ricorrenti proponevano, quindi, ricorso per Cassazione assumendo che: i) il fatto dannoso e il nesso di causalità erano stati dimostrati, ii) risultava dalle fotografie e dalle deposizioni testimoniali che la grondaia si trovava sulla sede stradale in modo da impedire il passaggio, ii) tale ostacolo non era stato adeguatamente segnalato; iii) il danneggiato, conseguentemente, aveva urtato contro l’ostacolo, reso poco visibile anche dal colore e dalla pioggia che c’era nel momento dell’incidente.

LA PRONUNCIA. Con sentenza 9 aprile 2015, n. 7086 la Corte di Cassazione ha statuito sul caso sopra esposto ritenendo, come nel caso de quo, “la sentenza impugnata, pur contenendo l’enunciazione di una serie di principi che sono corretti e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, perviene ad una conclusione tutt’altro che coerente con le premesse e, soprattutto, non chiara e lineare nel suo svolgimento logico.”

In effetti la Corte di Cassazione con tale pronuncia ha precisato come la giurisprudenza di questa Corte abbia ormai da tempo riconosciuto che “ai fini dell’esonero del custode dalla responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato; ma occorre che tale affermazione sia chiara e motivata”.

Nella specie, ad avviso della Corte di legittimità nella sentenza impugnata la Corte territoriale non sarebbe giunta ad affermare che il comportamento posto in essere dal danneggiato sia stato di natura tale da integrare gli estremi del caso fortuito limitandosi, invece, ad affermare che la dinamica del sinistro non era chiara e che il comportamento della danneggiata non era esente da colpe. Nel caso oggetto di esame, dunque, in ossequio a quanto sancito dal sopra menziono articolo e nel rispetto dei regime probatorio di tale disposizione normativa, una volta provato che la vettura dell’appellante era andata ad urtare contro l’ingombro, era compito della parte convenuta dimostrare l’esistenza del caso fortuito.

Sul punto, l’avv. Federico Lerro e la Dott.ssa Paola Lanini, professionisti dello Studio legale LDS, precisano come la Cassazione abbia censurato anche l’applicazione posta in essere dalla Corte territoriale relativamente ai criteri probatori. In effetti, pur essendo pacifico che il danneggiato aveva urtato violentemente una grondaia metallica (di circa 15 metri) che occupava parte della sede stradale, i giudici di merito hanno ritenuto non dimostrata la sussistenza del nesso eziologico e che la visibilità dell’ostacolo faceva sospettare un concorso di colpa del danneggiato, che probabilmente procedeva a velocità troppo elevata. Si segnala, tuttavia, come il comportamento colposo del danneggiato non farebbe venire meno il nesso di causalità, ma sarebbe rilevante, piuttosto, ai fini di provare il caso fortuito che può essere integrato, come noto, anche dal fatto colposo del danneggiato.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente nel caso de quo sia l’obbligo di custodia, ex art. 2051 c.c., che il nesso causale – a fronte dell’impatto tra vettura ed ostacolo – accogliendo il ricorso e cassando, dunque, la sentenza impugnata con rinvio.

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