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L’omesso versamento delle ritenute previdenziali fino a 10 mila euro per ciascun periodo di imposta non è più un reato

L’omesso versamento delle ritenute previdenziali fino a 10 mila euro per ciascun periodo di imposta non è più un reato

Con l’avvento della crisi economica, si è assistito ad un’inflazione di condanne penali rivolte a datori di lavoro che hanno omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali spettanti ai lavoratori, il più delle volte a causa proprio della difficile situazione aziendale.

La descritta condotta, infatti, integra il reato previsto all’art. 2 L. 638/1983, art. 81 c. 2 Cod. Pen.

La norma appena richiamata di recente è stata però oggetto di una importante modifica legislativa che ha previsto, tra le altre cose, anche un’ipotesi di depenalizzazione.

Invero, il decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, specificatamente l’art. 3, ha modificato l’art. 2 L. 638/1983 prevedendo che “l’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore ad euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,00. Se l’importo omesso non è superiore ad euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00. Il datore di lavoro non è punibile, né è assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.

In pratica, l’aver omesso di versare le ritenute previdenziali dovute per importi inferiori a 10 mila euro per ciascun periodo di imposta non è più punibile penalmente in quanto non è più previsto dalla legge come reato.

Si tratta, infatti, di un caso di abolitio criminis, previsto dall’art. 2 secondo comma Cod. Pen., che si verifica tutte le volte che un fatto, costituente reato secondo la legge vigente nel momento in cui esso veniva commesso, cessa di esserlo in forza di una legge successiva per abrogazione totale o parziale.

Pertanto, coloro che hanno commesso quei fatti che non costituiscono più reato secondo le previsioni della nuova legge, non saranno punibili e ove sia già intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile, deve cessarne l’esecuzione, così come ogni altro effetto penale della condanna.

Ovviamente, l’effetto appena menzionato non si realizza automaticamente; è necessario, infatti, promuovere un incidente di esecuzione, ex art. 666 Cod. Proc. Pen., ovvero, depositare un’istanza presso il Giudice dell’Esecuzione competente il quale provvederà a revocare la sentenza, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Si precisa, altre sì, che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali per importi inferiori a 10 mila euro annui, pur non costituendo più reato, costituisce un illecito amministrativo soggetto a sanzione amministrativa.

Pertanto, qualora il reato per il quale si è stati condannati rientrasse tra le fattispecie depenalizzate, una volta esaurito l’incidente di esecuzione, il Giudice disporrà la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente, la quale notificherà gli estremi della violazione entro 90 giorni dalla ricezione degli atti, se l’interessato è residente in Italia, oppure entro 370 giorni se è residente all’estero.

La normativa prevede, inoltre, la possibilità di essere ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre le spese del procedimento, se lo stesso avverrà nel termine di 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione.

Lo Studio Legale LDS effettua un preliminare studio di fattibilità della fattispecie, fornendo assistenza giudiziale in ambito penale finalizzata al riconoscimento della depenalizzazione, se il caso concreto ne ha i requisiti.

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