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Corte di Cassazione: la scuola è tenuta a risarcire i danni anche prima dell’inizio delle lezioni

Corte di Cassazione: la scuola è tenuta a risarcire i danni anche prima dell’inizio delle lezioni

La Suprema Corte di Cassazione (con sentenza n. 22752/2013 della Sezione Terza Civile) ha affermato il principio secondo cui “la scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso, sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche”.

Il caso

La questione sottoposta al vaglio della Cassazione riguardava un’alunna di una scuola elementare che, lasciata dallo scuolabus all’interno del piazzale antistante l’istituto scolastico dalla medesima frequentato, cadeva da un muretto delimitante un’area sottostante ove si trovava il locale caldaia, non protetto da alcune recinzioni, e riportava numerose lesioni. I genitori della bambina citavano in giudizio il Ministero e la scuola per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla figlia. Sia il Tribunale che la Corte di Appello accoglievano la domanda di risarcimento dei danni subiti dall’alunna. Tuttavia, la Scuola e il Ministero proponevano ricorso in Cassazione.

La tesi della scuola e del ministero (cd. Ricorrenti)

A sostegno delle proprie pretese, i ricorrenti asserivano che erano stati erroneamente ritenuti responsabili, dal momento che il sinistro si era verificato prima dell’inizio delle lezioni e all’esterno dell’edificio scolastico. Infatti, a dire dei ricorrenti, non era dovuta alcuna sorveglianza da parte del personale scolastico, il quale in realtà è tenuto a garantire la vigilanza e il controllo degli alunni solo all’interno dell’edificio scolastico. Pertanto, non poteva ritenersi che fosse sorto in capo a quest’ultimi l’obbligo di vigilare sull’alunna solo per il fatto che la minore era stata lasciata dallo scuolabus sul piazzale antistante alla scuola.

La pronuncia della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione aveva mosso il proprio ragionamento da un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale in caso di danno cagionato dall’alunno a sé stesso la responsabilità dell’insegnante e dell’istituto scolastico non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale. Più precisamente, la Corte aveva ribadito che con riguardo all’insegnante, tra quest’ultimo e l’alunno si instaura, per “contatto sociale”, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, oltre all’obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona. Con riguardo all’istituto scolastico, invece, l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo nella scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto un obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità degli alunni. Tale dovere di vigilanza, aveva specificato la Suprema Corte nella sentenza in questione, si estende “a tutto il tempo in cui l’alunno fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, pertanto, sin dal momento in cui con l’apertura dei cancelli risulta consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni nel piazzale antistante la scuola, ossia all’interno della pertinenza scolastica messa a disposizione dalla scuola”. Quindi, la ricezione dell’alunna nel piazzale della scuola, i cui cancelli erano stati aperti, comporta l’affidamento in custodia della minore da coloro che gestivano il servizio di accompagnamento dello scuolabus, al personale della scuola medesima.

In conclusione

La Suprema Corte, alla luce delle considerazioni sopra esposte, rigettava il ricorso promosso dal Ministero e dall’istituto scolastico, con la conseguenza che quest’ultimi sono stati tenuti a risarcire i danni subiti dall’alunna.

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