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La pignorabilità delle Regioni sottoposte a commissariamento o Piano di Rientro: anche il Consiglio di Stato dà il via libera ai recuperi giudiziari dei crediti

La pignorabilità delle Regioni sottoposte a commissariamento o Piano di Rientro: anche il Consiglio di Stato dà il via libera ai recuperi giudiziari dei crediti

La Sentenza n. 6232 che il Consiglio di Stato ha pronunciato il 24 dicembre 2013. Alcune riflessioni sullo stato della crisi che attanaglia le aziende del settore e sui rimedi esperibili per recuperare i crediti.

Come è noto, lo Stato italiano aveva creato e preordinato un anomalo sistema di protezione delle ASL e Aziende Ospedaliere delle Regioni commissariate o sottoposte a piano di rientro, al chiaro scopo di tutelare se stesso – cattivo pagatore – nei confronti di quella moltitudine di imprenditori che con sacrificio e dedizione negli anni avevano rifornito puntualmente e quotidianamente il servizio sanitario nazionale, ricevendo in cambio solo ritardi se non addirittura omissioni nei pagamenti.

Lo Stato italiano aveva creato un sistema normativo che proteggeva se stesso, in totale contrasto con quello comunitario che, sin dall’anno 2000 e al fine di sostenere l’economia, aveva imposto agli Stati dell’Unione di fronteggiare la piaga dei ritardi nei pagamenti (direttiva comunitaria 2000/35/CE).

Sul punto, la Corte Costituzionale con Sentenza n. 186, nel luglio del 2013, dopo lungo travaglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quel sistema di norme che erano state illecitamente poste a garanzie dell’interesse di uno Stato fisiologicamente debitore (vedi qui l’articolo di commento redatto da Omnialex srl, subito dopo il deposito della pronuncia).

Successivamente anche il Consiglio di Stato, Organo amministrativo di Appello, con le pronunce n. 5324 e 5310 del 6.11.2013 e la n. 6232 del 24.12.2013, ha dichiarato che i creditori delle Regioni commissariate o in piano di rientro possono far valere giudiziariamente le proprie istanze – legittime – di riscossione dei propri crediti.

In particolare, assume importanza la recentissima Sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato, pronunciata alla vigilia dello scorso Natale, che dimostra come anche in sede di giudizio di ottemperanza amministrativa sia ormai consentito il recupero dei propri crediti nei confronti delle Regioni commissariate.

Questa la vicenda giudiziaria.

Una società di recupero crediti, in virtù di procura per l’incasso di crediti vantati nei confronti dell’A.S.L. di Caserta, ottenuti i decreti ingiuntivi dal Tribunale di Salerno contro tale A.S.L. debitrice, aveva a suo tempo proposto ricorso avanti al T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, per l’ottemperanza al giudicato formatosi in relazione a tale decreti ingiuntivi.

Il TAR adito aveva dichiarato il ricorso inammissibile, facendo ovviamente riferimento alla normativa dettata dagli artt. 11, secondo comma, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010 e dall’art. 11, comma 51, della legge n. 220 del 2010 che – al fine di assicurare nelle Regioni sottoposte ai piani di rientro dei disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, e oggetto di commissariamento, il regolare svolgimento dei pagamenti oggetto di procedura ricognizione – ha previsto che “non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011” (termine poi ovviamente prorogato più volte).

Il ricorrente ha quindi proposto atto di appello dinanzi al Consiglio di Stato, fondamentalmente deducendo che la normativa nazionale andrebbe disapplicata alla luce della direttiva comunitaria 2000/35/CE, recepita con d.lgs. n. 231 del 2002, volta a rimuovere distorsioni nei ritardi di pagamento.

Il Consiglio di Stato, decidendo, ha preliminarmente recepito la Sentenza n. 186 del 2013 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, della legge 220 del 2010, come risultante poi dalle successive modificazioni, in quanto “tale norma sospendendo prolungatamente (di proroga in proroga) la tutela esecutiva, non solo vanifica gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai creditori delle aziende sanitarie ma determina, inoltre, una disparità di trattamento tra le parti”; con la conseguenza che “l’effetto tipico della sentenza n. 186 del 2013 comporta il venir meno con efficacia ex tunc della disposizione di legge incriminata e, con esso, dell’impedimento alla tutela esecutiva assicurata, nel caso di specie, dal giudizio di ottemperanza”.

In sintesi, spiegano gli avvocati Francesco Maria Lino e Federico Lerro, professionisti che per Omnialex srl assistono le Imprese nel recupero dei propri crediti sanitari nei confronti dello Stato, “il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformando la Sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per l’ottemperanza in applicazione delle norme di sospensione delle procedure esecutive, dando atto che ormai queste norme sono espunte dall’ordinamento! I Giudici amministrativi di Appello, con la Sentenza oggi esaminata, hanno ordinato all’A.S.L. di Caserta di provvedere al pagamento delle somme dovute in base ai decreti ingiuntivi ottenuti dinanzi al Giudice Civile”.

Secondo gli avv.ti Lino e Lerro, tutto ciò induce a una riflessione: “In un momento di grave crisi generale dell’economia, della produzione, del commercio, il Governo italiano quasi quotidianamente emana provvedimenti che aggravano le imposizioni in capo all’impresa e che puniscono l’imprenditore penalmente laddove ometta di versare tasse e tributi. Ma nulla fa lo Stato per pagare i propri debiti. E quando le Asl si decidono a farlo, impongono alle imprese accordi che erodono il capitale e annullano gli interessi. Gli imprenditori, tuttavia, per mandare avanti le aziende, pagare i fornitori e i dipendenti, le locazioni e i mutui delle loro sedi di produzione, ricorrono massicciamente al “prestito” bancario, indebitandosi pesantemente, spesso ponendo a garanzia anche beni personali o familiari. La strada, secondo noi avvocati di Omnialex srl, può essere solo quella di rivolgersi ai Tribunali italiani, per ottenere giustizia e tutela. Anche questa Sentenza del Consiglio di Stato, dimostra che bisogna aver fiducia nel sistema giudiziario, perché i Giudici hanno la competenza e la capacità di ordinare alle Asl e Aziende Ospedaliere i pagamenti dei crediti fino all’ultimo centesimo, senza sconti per nessuno”.

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